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Black
list, comunicazioni rinviate: Decreto MEF in Gazzetta
Ufficiale
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Con
Decreto 5 agosto 2010, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 17 agosto 2010 n. 191, il Ministero Economia e
Finanze ha apportato alcune importanti modifiche
alle nuove comunicazioni previste dal D.L. n. 40/2010
relative alle operazioni con i paesi delle c.d. black
list.
In
particolare, il Decreto ha previsto che:
·
sono
escluse dall'obbligo
di comunicazione le operazioni con Cipro, Malta e Corea
del Sud. La disposizione consegue a quanto previsto dal
Decreto MEF 27 luglio 2010, che ha rivisto l'elenco dei
paesi a fiscalità privilegiata;
·
sono
escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni esenti
IVA
ai sensi dell'art. 36-bis,
DPR n. 633/1972;
·
sono
incluse le prestazioni di servizi
che non si considerano effettuate nel territorio
dello stato agli effetti IVA; tale disposizione si
applica alle operazioni effettuate dal 1° settembre 2010;
·
in
deroga a quanto disposto in precedenza, slitta la
scadenza dei modelli di comunicazione relativi ai mesi
di luglio ed agosto al 2 novembre 2010
(anziché, rispettivamente, al 31 agosto e 30 settembre).
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Le
Circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate nel mese di
agosto 2010
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L'Agenzia
delle Entrate, nel corso del mese di agosto 2010, ha
provveduto ad emanare le seguenti Circolari:
·
Circolare
3 agosto 2010, n. 41,
con la quale è stato chiarito che la c.d. "Certificazione
dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo
dell'anagrafe tributaria" necessaria per concorrere
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori pubblici dovrà contenere l'indicazione
delle violazioni relative al versamento delle imposte solo
se definitivamente accertate;
·
Circolare
3 agosto 2010, n. 42,
con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al recupero
dei crediti bancari tramite acquisizione delle
partecipazioni delle stesse società debitrici;
·
Circolare
6 agosto 2010, n. 43,
con la quale l'Agenzia ha risposto ad una serie di quesiti
circa gli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina degli
elenchi Intrastat; tra l'altro è stato chiarito che
al fine di non comprendere nel mo dello Intrastat le
prestazioni intracomunitarie non soggette ad IVA è
necessario che il committente fornisca un'apposita
dichiarazione;
·
Circolare
13 agosto 2010, n. 44,
con la quale sono state fornite indicazioni circa le modalità
di ripresa degli adempimenti e dei versamenti per i
soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 avvenuto in
Abruzzo.
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Fissato
l'ammontare per il bonus autotrasporto
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Con
Provvedimento 13 agosto 2010 è stato reso noto
l'ammontare del credito d'imposta spettante a fronte del pagamento
della tassa automobilistica per l'anno 2010 per gli aut
otrasportatori con veicoli di massa compresa tra le 7,5 e le
11,5 tonnellate.
Per
beneficiare del credito d'imposta in oggetto, pari al 38,50%
dell'importo pagato come tassa automobilistica, dovrà
essere:
·
presentata
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(il modello è allegato al Provvedimento in oggetto) dove i
soggetti interessati all'agevolazione dovranno dichiarare
che non versano in condizioni di difficoltà o che le
stesse hanno avuto inizio successivamente al 30 giugno 2008;
·
utilizzato
l'apposito codice tributo 6829 "Credito
d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo
pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010 in favore
delle imprese di autotrasporto, art. 83-bis, comma 26, D.L.
25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge
6 agosto 2008, n. 133", istituito con Risoluzione
16 agosto 2010, n. 81.
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INPS
collabora con l'Agenzia delle entrate per la verifica delle
dichiarazioni fiscali
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L'INPS,
con il Messaggio n. 21827/2010, fornisce chiarimenti
ai propri uffici periferici in merito ai termini di
svolgimento dell'attività di collaborazione con l'Agenzia
delle entrat e per la verifica delle dichiarazioni fiscali.
L'Istituto
ricorda che, ai sensi dell'articolo 32-bis della Legge n.
2/2009, l'Agenzia delle entrate è competente ad effettuare
le verifiche delle dichiarazioni fiscali, come unico punto
di interfaccia per il contribuente nel caso in cui l'attività
di ver ifica comporti degli effetti sul piano degli obblighi
previdenziali.
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Comunicazione
obbligatoria per l'attivazione di un rapporto di lavoro
domestico
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L'INPS,
con il Messaggio n. 21567/2010, rende noto che sul
proprio sito internet (www.inps.it) è disponibile una nuova
versione della comunicazione obbligatoria per l'attivazione
di u n rapporto di lavoro domestico.
L'Istituto
ha introdotto alcune novità riguardanti:
·
la
precompilazione dei campi qualora le informazioni siano già
in possesso dell'INPS;
·
la
convalida dei dati relativi ai codici fiscali immessi anche
mediante la consultazione dell'Anagrafe Tributaria;
·
l'utilizzo
dell'indirizzo della posta elettronica certificata
rilasciato dall'istituto per le comunicazioni con i datori
di lavoro domestico che ne sono in possesso;
·
la
compilazione guidata dei campi relativi al permesso di
soggiorno nell'ipotesi di lavoratori extracomunitari;
·
una
modalità più agevole per la produzione della copia
dell'iscrizione effettuata e la sua conservazione.
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